Diritti di pesca e mitilicoltura nei laghi di Ganzirri

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di Giuseppe Aristotele Malatino

Saggio Pubblicato in Archivio Storico Messinese
III Serie – XLIV
Volume 53° dalla fondazione
Messina 1989

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Diritti di pesca e mitilicoltura nei laghi di Ganzirri e Faro di Messina: cenni storici e vicende giurisdizionali
1. Diritti di natura diversa allo sfruttamento dei laghi: demanialità e diritti dei privati –
2. Prime conclusioni – 3. Nascita di una controversia - 4. Il problema della qualificazione giuridica dei diritti dei naturali di Ganzirri e del Faro - 5. Alcuni precedenti amministrativi - 6. Usi civici di pesca, servitù personali e diritti esclusivi di pesca - 7. Ulteriori sviluppi giurisprudenziali - 8. Il diritto dei cocciolari quale diritto reale di pesca - 9. Ultime vicende giudiziarie - 10. Prospettive odierne -
1-Negli ultimi due secoli i giudici peloritani hanno dovuto più volte affrontare le questioni originate dalla coesistenza sui suggestivi laghi o pantani di Ganzirri e Faro, di diritti di natura eterogenea. Lo studio di tali controversie, legate alla mitilicoltura ed alla pesca, oltreché, oggi, alle attività sportive, rende necessario affrontare la complessa questione della natura giuridica dei due laghi che, come è noto, hanno sempre richiamato l'interesse degli studiosi del folklore, dell'etnografia, delle tradizioni popolari, dell'economia e del diritto (1).
Appare utile pubblicare in calce al presente studio i testi delle sentenze più significative.
E' peraltro ovvio che per mettere a fuoco tali problemi non sia possibile prescindere da considerazioni, sia pure sintetiche, di carattere storico-giuridico: più in particolare appare indispensabile richiamare, quanto meno, la situazione esistente durante il regno di Ferdinando IV.
Importante appare, in proposito, un Real dispaccio della Segreteria di Guerra, datato 15 ottobre 1791, con il quale il Re di Sicilia concedeva al barone Giuseppe Gregorio di "introdurre nei pantani della pescagione e di farne uso, a meno di quella dei coccioli", che restava sempre devoluta " ai naturali del luogo", cioè agli abitanti dei piccoli villaggi marinari di Faro e Ganzirri, che l'avevano esercitata fin dall'antichità , "per remota consuetudine" (2).
Qui si pongono le basi di tutte le questioni successive che si sono agitate fino ad oggi: natura degli specchi d'acqua, sia dal punto di vista del naturalista che del giurista; diritti consuetudinari dei "naturali" dei luoghi di Ganzirri e Faro, diritti esclusivi di pesca negli stessi laghi che, per la natura pubblica di tali acque, il Sovrano, oggi lo Stato, può concedere ad altri soggetti diversi dai primi.
E'indubitabile, oggi come nei sistemi giuridici preunitari, la compatibilità della natura demaniale dei beni ( e della loro destinazione ad uso pubblico ) con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale (3), e quindi anche di diritti di pesca (si veda l'art.10 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli usi civici 26 febbraio 1928 n.332) (4).
Il bene demaniale è per sua natura destinato alla pubblica fruizione, anche se questa in concreto si espleta diversamente in ragione della destinazione del bene specifico voluta dalla legge o da strumenti amministrativi.
E' interessante notare che il Re concedeva il diritto di introdurre pesce, il quale, perciò, appare non presente all'epoca nei "pantani", ovvero non presente nel tipo e nella quantità necessaria per uno sfruttamento economico utile, mentre invece vi si trovavano già i "coccioli" che da tempo immemorabile gli abitanti del luogo coltivavano ed utilizzavano.
Che i laghi, ma più esattamente i pantani, non comunicassero col mare si ricava da un successivo documento: il Regio Dispaccio del 29 novembre 1806.
Con esso il Sovrano approvava il regolamento della concessione del "diritto privativo della pesca" nei pantani (5). Qui si trova notizia della realizzazione del canale - detto Catuso - la cui costruzione era già stata intrapresa verso il 1800, su richiesta del Barone Gregorio, col concorso del medesimo ed a spese dei vicini possessori ed abitanti, come risulta dal Dispaccio della Regia Segreteria di Guerra dell'8 dicembre 1801 (6).
I pantani non comunicavano in origine col mare ed erano due, separati da una palude, residuo di un terzo lago; questa, detta "Margi" (padule) fu colmata e trasformata in vigneto utilizzando i materiali risultanti dallo scavo dei canali di comunicazione col mare a nord est e tra i due laghi.
Ne dà notizia la nota dell'Ufficio Tecnico Municipale del 1901, in cui si contenevano proposte per il miglioramento igienico ed agricolo industriale dei laghi del Faro (7).
Nel lago Margi si dice sorgesse il tempio di Nettuno, e ciò ci ricollega alla nostra storia remota, a testimonianza della persistenza dell'interesse degli uomini per quei luoghi.
2-E' a questo punto possibile tracciare in sintesi un primo quadro: i laghi hanno natura pubblica, prima patrimoniale, poi demaniale ( per il succedersi degli ordinamenti); con i diritti di natura pubblica coesistono diritti esclusivi di pesca, o privativi che dir si voglia, e " usi civici " di pesca preesistenti all'ordinamento giuridico statuale del regno di Sicilia vigente nel 1791.
Non si trattava, in quel tempo, di demanio marittimo, ma il regime era allora quello delle acque interne, come per altro sarà poi riconosciuto con lettera n.11840 dal Capitano di Porto di Messina il 6 novembre 1916 (8), il quale precisava all'amministratore giudiziario del concessionario Luigi Pirandello, succeduto al Gregorio, che la comunicazione col mare essendo artificiale ed occasionale non toglieva il carattere di lago allo specchio d'acqua, e richiamava la legge vigente sulla pesca lacuale e fluviale.
La Commissione consultiva della pesca del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio aveva confermato tale giudizio sulla condizione giuridica dei laghi nel 1903 (9), e la sua relazione accolta dal Ministero permise di compilare progetti di risanamento e di escavazione di canali di comunicazione tra i laghi e col mare.
Il Ministero della Marina, con dispaccio 2 agosto 1904, n.4014 (10), aveva dichiarato che "i laghi del Faro non sono pertinenze demaniali marittime, ma bensì patrimoniali dello stato, amministrati perciò dalla locale Intendenza di Finanza".
Si trattava dell'ultimo esito, per il momento, del conflitto subito nato fra il Gregorio ed i "cocciolari", che aveva avuto vicende anche giudiziarie, ed era continuato poi col successivo concessionario.
Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza, invece, i laghi (lagune vive) hanno natura di demanio marittimo, ai sensi dell'art.28 del Codice della Navigazione, non rilevando la artificialità del collegamento col mare (11). Non risulta che abbia rilievo per determinare il regime giuridico degli specchi d'acqua l'opera dell'uomo, costante e necessaria per evitare l'interramento dei canali, bensì va tenuto conto dell'elemento finalistico-funzionale della utilizzabilità attuale, e non meramente potenziale, a servire ai pubblici usi del mare (12). Quest'ultima considerazione induce però a dubitare, non essendo attualmente il lago usato per la navigazione, che esso sia atto agli usi del mare e quindi che appartenga al demanio marittimo.
La natura demaniale dei fiumi e dei laghi già soggetti a diritti feudali, è affermata anche se non si tratti di demanio marittimo (13).
3-Le prime controversie nacquero perchè il Gregorio, concessionario del diritto esclusivo di pesca nei laghi, contestava il diritto dei cocciolari di portare barche nel lago, così di fatto impedendo la pesca delle cocciole e del verme, usato abbondantemente come esca.
Già con sentenza del 5 dicembre 1850 (14) il Tribunale di Messina, riconosciuta la sua competenza, perchè si trattava di conflitto tra privati, e con ciò inaugurando una serie di simili statuizioni, si pronunciava in favore dei concessionari. I pescatori che, chiamati in causa, non avevano voluto raggiungere un accordo e pagare al Gregorio una somma annuale per mantenere le proprie barche nei laghi, furono, infatti, condannati a "levare dai laghi" le barche.
La sentenza argomentava nel senso che, nella concessione (atto del 15 aprile 1807) al Gregorio del diritto privativo di pesca era stata inserita la condizione che gli abitanti dei dintorni continuassero "nella libertà di pescare nei riferiti laghi delle cocciole, nel modo già fissato" e che in tale modo non era compreso il diritto di introdurre e servirsi delle barche per la pesca delle chiocciole, poichè per l'introduzione delle barche "il diritto privativo di pesca, concesso ai Signori Gregorio verrebbe ad incontrare ostacoli e pericoli continui, il che sarebbe contrario alla giustizia e buon senso".
La questione fu poi portata in sede amministrativa e la Commissione istituita presso la Gran Corte Civile di Palermo, il 19 agosto 1853 (15), rigettò le condizioni restrittive di esercizio del diritto dei cocciolari che erano state predisposte dall'Intendente di Messina.
Altra successiva causa fu iniziata nel 1871 da Luigi Natoli, amministratore giudiziario dei beni del Gregorio che erano stati "espropriati in danno della eredità Gregorio", nei confronti di numerosi "chiocciolari pescatori", allo scopo di ottenere "che fosse in loro danno ordinata la distruzione delle così dette montagnole e recinti, che nella loro qualità di cocciolai avevano costruiti senza alcuna ragione giuridica e in pregiudizio del dritto alla pesca spettante ai domini utili".
Le "montagnole" erano e sono costituite da sabbia depositata sul fondo del lago dal coltivatore per offrire ai molluschi l'ambiente adeguato alla loro crescita e riproduzione. I recinti, costituiti da pali infissi sul fondo e uniti da corde delimitano e proteggono l'appezzamento coltivato.
Nel corso del giudizio il Sig. Luigi Pirandello, acquirente all'asta pubblica della concessione di pesca nei laghi già appartenuta al Gregorio, interveniva spiegando domanda analoga a quella già proposta dall'amministratore giudiziale.
Intervenivano anche un certo numero di cocciolai avversi a quelli convenuti, i quali, come intervenienti volontari, facevano proprie le domande del Natoli, chiedendo che "anche nel loro interesse fossero i laghi sgombrati dalle montagnole formate dai convenuti, e dalle chiusure analoghe, come costitutive di un enorme ed abusivo impedimento alla libertà della pesca, ed anche a quella delle chiocciole, accordata dalla munificenza sovrana a tutti i naturali del villaggio senza distinzione" e chiedevano pertanto che si integrasse il contraddittorio con la chiamata in giudizio del Sindaco di Messina, "qual rappresentante l'universalità del ceto dei cocciolai".
Veniva espletata una perizia tecnica tendente ad accertare "se realmente le opere denunziate esistessero, se, nell'affermativa, tornassero di nocumento alla libera pescagione per cui si hanno dritto i domini utili, e qual ne fosse stato l'ammontare del danno".
I convenuti cocciolai chiedevano il rigetto delle domande proposte contro di loro, eccependo anche la prescrizione acquisitiva e chiedendo che il tribunale dichiarasse "che ai concludenti compete il condominio dei pantani per la pesca e coltivazione con i recinti corrispondenti" e che "uti universi compete loro esclusivamente il dritto di pescare i pesci, e che del risultato della pesca ne appartiene loro una metà se la esegue con ordegni di loro proprietà, ed una terza parte se li ordegni saranno somministrati dal Sig. Pirandello".
Chiedevano di provare che essi da tempo immemorabile avevano "di loro esclusiva proprietà" i rispettivi recinti e montagnole o chiocciolaje "acquistati per titoli e per prescrizione più che trent'anni avanti la citazione".
Contestavano che la pesca dei pesci venisse ostacolata dalle montagnole e recinti, in quanto essa veniva da sempre esercitata in numerose "cale" o apprestamenti fissi che erano sufficienti per il proficuo esercizio del diritto di pesca spettante al concessionario.
Il Tribunale, con sentenza del 24 agosto 1874, rigettava in rito la richiesta di integrazione del contraddittorio e la domanda dei cocciolari intervenienti volontari, argomentando che essa era estranea al petitum spiegato dal Natoli e che una "statuizione" in merito "sarebbe un giudicare ultra petita".
Disponeva nuova perizia tecnica collegiale per accertare tra l'altro se esistesse una possibile forma di esercizio del diritto dei cocciolai, egualmente proficua ed economica rispetto a quella comportante l'uso di montagnole e recinti, ma compatibile con il diritto di pesca del pesce.
Si trattava perciò di una sentenza che non definiva il giudizio.
Rilevante appare il tentativo esperito, senza successo e senza ulteriore eco nelle controversie successive, da parte di altri cocciolai "naturali del luogo" di escludere l'esistenza di diritti soggettivi di singoli su determinate porzioni di lago, e, richiamandosi alla lettera dei privilegi sovrani, di ottenere che si riconoscesse che il diritto alla pesca delle cocciole spettava "a tutti i naturali del villaggio senza distinzione".
Ritenevano perciò di potere dimostrare che si trattava di quello che oggi si qualifica uso civico. L'universitas titolare dell'uso civico è rappresentata infatti dal sindaco del comune.
Appare probabile a chi scrive che in origine il diritto dei cocciolai fosse un uso civico e che solo gradualmente e di fatto abbia assunto la configurazione, che si è affermata nella giurisprudenza, di diritto dei singoli su montagnole e recinti determinati, sia pure variamente qualificato.
La decisione fu naturalmente impugnata dal Pirandello, il quale chiese alla Corte di Appello di far "sgombrare in due giorni o in altro prudente termine...quei cumuli di terra e riempimenti da essi [cocciolai] praticati nei laghi in parola, e che hanno sotto il nome di montagnole, o altro simile, restituendo l'alveo al suo stato normale qual'era pria dei commessi abusi" e di accertare e dichiarare che i convenuti nei recinti "laterali alla periferia del luogo e limitati giusta lo stato lor precedente...hanno dritto alla servitù di raccogliere chiocciole soltanto, giusta l'uso al tempo della concessione e per moltissimo tempo dopo". Chiedeva inoltre il risarcimento del danno.
La maggior parte dei cocciolai veniva estromessa dal giudizio, avendo nel frattanto raggiunto un accordo extragiudiziale col Pirandello. Molto probabilmente tale transazione fu causa della specificazione e limitazione della originaria domanda, che venne riformulata ammettendo il diritto a mantenere "recinti laterali alla periferia del luogo" per esercitare la "servitù di raccogliere chiocciole".
La Corte di Appello, appena un anno dopo, con sentenza emessa il 9 settembre 1875, rigettava l'appello. Affermava che correttamente il Tribunale aveva disposto la revisione della perizia "nel fine determinato di conoscersi la estensione del dritto concesso agli abitanti del Faro e Ganzirri per la libera pescagione delle cocciole e loro industria giusta i reali dispacci, i quali il primo perito non tenne presenti" e aggiungeva "onde la Giustizia abbia tutto presente quando sarà chiamata a decidere sul merito della controversia" un quesito ulteriore tendente all'accertamento della indispensabilità "degli attuali recinti" e della loro conformità alle "antiche concessioni e bandi".
Appare quindi l'ombra del dubbio nel collegio giudicante sulla natura e consistenza del diritto dei cocciolai.
Non si giunse alla decisione di merito perchè la causa fu abbandonata, probabilmente perchè era venuto meno l'interesse del Pirandello a seguito della procedura espropriativa nel frattempo espletata nei suoi confronti.
Analogo contenuto ebbe altra lite con il locatario Emilio Mauromati, al quale Carmelo Cacopardi, amministratore giudiziario dei beni del Pirandello, aveva concesso in locazione il diritto di enfiteusi perpetua nei due laghi per la pesca del pesce.
Il Mauromati aveva citato in giudizio il Sig. Giovanni Bardetta, "chiedendo che fosse condannato a rimuovere quattro montagnole e recinti di pali da lui mantenuti nei due laghi, dicendo questi ultimi destinati all'oggetto della coltivazione di un nuovo genere di molluschi, ossia cozze ed ostriche, e che fra le une e gli altri rimaneva poco spazio per la pesca del pesce".
In merito la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 15 maggio 1902 (16), ribadito il diritto dei cocciolari di mantenere montagnole e recinti nei laghi, essendo il concessionario tenuto a non dare impedimento diretto o indiretto all'esercizio del diritto dei medesimi, "incontrastato ed incontrastabile nel suo titolo di coesistenza", rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, dichiarava "essere esso Mauromati carente di dritto ed azione a promuovere la domanda libellata con l'atto introduttivo".
La Corte riteneva infatti che il locatario non fosse legittimato "all'azione di revindica, essendo il suo dritto tutto personale".
Si motivava assumendo che "trattandosi di agire contro persone che si trovavano già in una condizione di fatto, intesa come modo del proprio diritto, non era più quistione pel locatario di far valere il godimento della cosa locata nello stato come gli veniva trasmessa, nè di custodire e conservare quello stato, ma bensì di estenderlo ed integrarlo a discapito dei pescatori, onde una vertenza d'intima cognizione e rivendicatoria". Non poteva perciò affrontarsi il problema della liceità e legittimità della estensione della coltivazione a molluschi di specie diversa da quelle consuetudinariamente coltivate.
La predetta sentenza fa riferimento anche alle altre precedenti controversie giudiziarie, nel corso delle quali erano state espletate perizie tendenti a stabilire quale fosse il possibile modus vivendi per conciliare l'esercizio del diritto di pesca e di coltivazione dei mitili, controversie conclusesi con le sentenze del Tribunale di Messina del 16 dicembre 1872 ( che definiva il giudizio in cui era parte Luigi Natoli, amministratore giudiziario dei beni del De Gregorio, caduti nello stato di espropriazione) e del 26 agosto 1874, sopra richiamata ( in esito al giudizio promosso dal Pirandello quale "acquirente del dominio utile") e della Corte di Appello di Messina del 9 settembre 1875.
4-Fino ad ora, come si è visto, il diritto dei cocciolari non viene qualificato, ma se ne afferma l'esistenza facendo riferimento al riconoscimento regio.
E' noto per altro che "l'uso civico di pesca" nei laghi di Ganzirri e Faro - poichè come tale è stato spesso storicamente qualificato il diritto dei cocciolari - come si è visto, veniva e viene tuttavia esercitato in zone distinte per ciascun soggetto, il quale le attrezza e le trasferisce sia a titolo particolare che universale.
Una ricostruzione estremamente fedele della situazione di fatto dei luoghi alla data del 20 settembre 1856 è operata nell'atto di "Apprezzo del Lago Piccolo" - che viene pubblicato in calce al presente studio - redatto dall'Ing. Leone Savoja, per regio incarico, allo scopo di redigere lo stato di consistenza e valutare gli immobili da occupare in quanto rientranti "nel perimetro del lazzaretto sporco", da realizzarsi nel Villaggio di Torre Faro.
Da esso e dalla successiva missiva indirizzata all'Intendente della Provincia di Messina, qui riprodotta in appendice, si desume che sul lago risultavano coesistenti "il diritto esclusivo della pesca dei pesci per tutta l'estensione del lago", spettante al Sig. Don Placido Gregorio, e il "solo diritto della pesca delle chiocciole" esercitato da altri centoquattro soggetti.
Questi ultimi venivano qualificati "proprietari" possessori di porzioni del lago, che venivano individuate singolarmente, misurate e valutate.
L'ingegner Savoja chiariva nella missiva di aver ritenuto esistenti i diritti di pesca delle chiocciole in capo ai possessori essendogli stati esibiti atti notarili "di compra e vendita consentiti legalmente".
Affermava di avere accertato che "i cennati proprietari" erano "esentati dal contributo fondiario per grazia sovrana" e che pertanto la valutazione era stata eseguita sulla base dei valori risultanti dagli atti notarili.
Concludeva che non competeva a lui stabilire se il diritto fosse "privato o comunale" e che quindi eventualmente il Comune avrebbe potuto ripetere le somme riportate nelle valutazioni dei singoli appezzamenti.
Indipendentemente dalla indicazione che emerge da questi documenti su un contrasto quanto meno potenziale fra la qualificazione quale diritto soggettivo dei singoli o quale uso civico dello "jus piscandi", è interessante notare che i singoli appezzamenti erano delimitati da un solo lato, quello parallelo alla riva, mentre risultavano di "larghezza indefinita, cioè fino a quel punto del lago ove, per la sua profondità non è possibile continuare la pesca". Appare evidente perciò l'interesse all'interramento progressivo del fondo lacustre.
L'amministrazione finanziaria oggi sottopone ad imposta i trasferimenti sia tra vivi che mortis causa degli appezzamenti che sono censiti in catasto.
Vi è traccia, per altro, del modo di esercizio separato e non collettivo della pesca delle cocciole già nel Bando pubblicato in Messina, in esecuzione di un real biglietto del 15 ottobre 1791, con cui veniva inibito al concessionario Gregorio di "dare impedimento, direttamente od indirettamente ai chiocciolari per l'esercizio dell'arbitrio delle cocciole nei loro recinti" (17).
Tale circostanza non è eccezionale e richiama ancestrali modalità di formazione fattuale del diritto dei singoli sul ceppo della titolarità, comune al gruppo, dei beni economici pubblici.
5-La problematica sui laghi e la loro utilizzazione per la pesca si complicava con l'entrata in scena di un terzo protagonista: il Comune di Messina che interveniva per motivi di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Nè manca l'intervento della stessa autorità prefettizia che agisce sotto analogo impulso: basterebbe ricordare l'ordinanza del 4 aprile 1906 (18), che, tra l'altro, vietava la coltivazione dei molluschi nelle zone inquinate e l'uso di mezzi fissi di sostegno quali pali ed altro, rimettendo al Comune l'applicazione delle prescrizioni.
Vibrate furono, fin dalla fine del secolo scorso, le proteste per la situazione igienica dei laghi (19), deterioratasi per la confluenza di acque inquinate, per l'innalzamento del fondo operato dai mitilicultori e per il frequente interramento dei canali di comunicazione col mare.
Tali proteste producevano talvolta , per il rilievo assunto sui giornali e la virulenza delle polemiche - si assumeva tra l'altro che i politici favorivano i cocciolari a detrimento dell'igiene - l'intervento del Comune, il quale, a proprie spese, eseguiva lavori, che, invece, sarebbero spettati, per le convenzioni vigenti, ai concessionari dei diritti esclusivi di pesca.
La relazione del 12 aprile 1932 di una apposita commissione ministeriale (20), definiti i diritti dei cocciolari come usi civici di pesca, li considerava decaduti per mancata denuncia, il cui onere era stato frattanto introdotto dalla legge 16 giugno 1927 n.1766. Non seguiva però alcun provvedimento in questo senso e, come spesso avviene, tutto continuava come prima.
Deve sottolinearsi che l'art.10 comma primo del regolamento 26 febbraio 1928 n.332 sottraeva esplicitamente al procedimento di liquidazione gli usi civici di pesca , e che comunque tale liquidazione era prevista per i diritti su beni di privati e non di enti pubblici (21).
6-L'indagine sulla natura giuridica dei diritti di pesca di cui parliamo, ci fa obbligo di sottolineare la differenza fra usi civici di pesca (22), servitù personali (23) in re aliena quali diritti reali, e diritti esclusivi di pesca (24).
Gli usi civici traggono origine da antiche forme di diritti collettivi. In antico spettavano al naturale del luogo, che usava dell'agro demaniale o feudale. Nella forma attuale, come è noto, sono diritti su beni pubblici o privati spettanti ad una comunità di persone.
Si tratta di diritti soggettivi di carattere pubblico, spettanti al singolo uti civis e cioè in quanto soggetto della comunità titolare, e non in quanto soggetto privato. Sono inalienabili, non trasmissibili, non si prescrivono e non possono estinguersi neppure per usucapione. I cives titolari sono legati da una comunione di tipo speciale.
Il singolo può far valere il diritto della comunità allo scopo di difendere il proprio.
Esempi di uso civico sono quelli del legnatico in un bosco, di pascolo in un determinato fondo, di pesca in una certa "valle", lago o palude.
Elemento determinante per l'esistenza dell' uso civico è che sussista una università o collettività, la quale, pur non avendo personalità giuridica, goda di soggettività per quanto attiene alle situazioni giuridiche relative al bene di uso civico.
Denominazioni equivalenti a quella di uso civico, per esempio servitù civiche o ademprivi, sono presenti nelle varie regioni in forza delle diverse preesistenti tradizioni giuridiche.
I diritti reali di pesca sono qualificabili come servitù personali (cioè non prediali), spettanti al singolo come privato su cosa altrui, e sono diritti di natura privatistica e non pubblicistica; sono pertanto trasmissibili, alienabili, prescrittibili ed usucapibili.
I diritti esclusivi di pesca nascono da concessioni traslative di poteri e facoltà spettanti alla P.A., appartenenti alla categoria della concessione di beni.
Le situazioni giuridiche da esse derivanti si atteggiano come diritti affievoliti nei confronti della P.A., mentre sono assimilati ai diritti reali nei confronti dei terzi. Ciò è dimostrato dall'art.1145 C.C., che garantisce la tutela possessoria al concessionario e dalla possibilità di iscrizione di ipoteche sulla concessione.
Gli usi civici e le servitù personali non derivano da concessione, bensì sono riconosciuti come preesistenti, soggetti pertanto ad espropriazione e non a revoca della concessione, come invece i diritti esclusivi di pesca (25).
Gli usi civici di pesca utili - così sono denominati quelli esercitati per scopo di produzione e commercio, in contrapposizione agli usi civici essenziali (26), esercitati nei limiti dei bisogni familiari - come tutti gli altri usi civici, sono imprescrittibili ed inalienabili, si muovono nella sfera del diritto pubblico ed hanno carattere di realità: "jus piscandi".
Ne discende anche che la giurisdizione per i diritti esclusivi di pesca appartiene al Giudice Amministrativo, per gli usi civici al Commissario liquidatore degli usi civici (27), quando si controverta sul loro esercizio e sulla qualitas soli (28), per le servitù personali al giudice civile.
Usi civici goduti distintamente e non promiscuamente sono perciò una contraddizione in termini per il giurista, poichè il godimento distinto e separato da parte di singoli soggetti appare incompatibile con la natura stessa dell'uso civico, che non si appartiene a persone, bensì a comunità (29), non si acquista a titolo derivativo, bensì si esercita in forza dell'appartenenza alla comunità.
Ciò significa, come si è visto, che non si può nè cedere, nè ereditare.
7-Riveste notevole interesse sotto il profilo dell'analisi giuridica di tale problematica una decisione del Tribunale di Messina del 24 aprile 1953.
Tale sentenza, dopo avere affermato che i pescatori della contrada "da tempo immemorabile vi esercitano una specie di uso civico, per altro mai denunziato, consistente nell'allevamento nelle acque del lago di alcuni molluschi, cozze e vongole", e precisato che tale potere "si esplica anzitutto con l'occupazione del fondo lagunare per edificarvi montagnole e recinti, e poi con l'utilizzazione di queste opere da vero ed esclusivo proprietario", finisce con l'affermare che "il contenuto di questo potere coincide perfettamente col contenuto del diritto reale di superficie......per cui, dal lato formale, può essere avvicinato ad un possesso su un bene demaniale, e propriamente ad un possesso conforme all'esercizio di fatto del diritto di superficie su un bene demaniale".
Nel nostro caso, come è chiarito nella sentenza della Corte di appello di Messina del 23 febbraio 1956 -la quale conferma nel dispositivo la predetta sentenza del Tribunale di Messina 24 aprile 1953 - (30) alcuni soggetti determinati esercitano la coltivazione delle cocciole a mezzo di montagnole subacquee, costruite su tratti del fondo lacuale e mantenute con periodici lavori, mentre altri coltivano le cozze in recinti costituiti da corda legata a pali che, infissi nel fondo, con quella delimitano superfici distinte del lago (31).
La pronuncia citata, a differenza di quella del Tribunale - la quale, pur incidentalmente, e contraddittoriamente con la successiva qualificazione, definiva come uso civico il diritto dei molluschicultori - esclude la sussistenza dell'uso civico in base alla circostanza di fatto del godimento separato da parte dei singoli (32), e, considerata la sopravvivenza nel diritto postunitario di istituti preunitari, conclude per l'esistenza di un diritto reale in capo a ciascun soggetto, che ha per oggetto la sua porzione di lago. Oggetto della controversia era proprio una questione ereditaria ed è ben noto che l'uso civico non si eredita, ma si acquista a titolo originario per il solo fatto di nascere nella comunità.
L'orientamento teso ad escludere l'esistenza di usi civici nel caso dei laghi di Ganzirri e Faro, fu poi seguito dalla Corte di Appello di Messina nella sentenza del 10 agosto 1966 (33). La pronuncia fu causata da un'azione promossa da cinquantatrè molluschicultori nei confronti della Provincia di Messina per il risarcimento dei danni causati ai vivai dei mitili dai lavori di costruzione della strada costeggiante il lago .
La Corte riconosceva che "l'esercizio della molluschicoltura nel lago di Ganzirri, pertinente al demanio marittimo, costituisce estrinsecazione di un vero e proprio diritto reale, in quanto la legislazione italiana (art. 26 del T.U. 8.10.1931 n. 1604), accanto ai diritti esclusivi di pesca, derivanti dalle recenti concessioni, ha mantenuto in vita, sotto determinate condizioni, quelli basati su antichi privilegi sovrani, o acquisiti per possesso immemorabile, o per usucapione compiutasi in base alle leggi preunitarie, che l'ammettevano nei confronti dello stato".
Affermava inoltre che si tratta di diritti di natura reale ascrivibili alla particolare categoria delle cosiddette servitù personali di uso, e quindi di diritti soggettivi tutelabili erga omnes con la sola limitazione discendente dal loro condizionamento all'interesse pubblico.
Da ciò veniva fatta scaturire la risarcibilità del danno cagionato dalla Pubblica Amministrazione.
La sentenza appellata, cioè quella del Tribunale di Messina depositata l'11 ottobre 1963, dichiarava che: "se l'uso pubblico non assorbe tutte le possibilità di sfruttamento del bene demaniale, l'imperium della pubblica amministrazione e la destinazione ad uso pubblico possono essere compatibili con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale, presupponendo la demanializzazione scopi di utilità pubblica, che possono spesso conseguirsi senza la eliminazione di diritti quesiti dei privati". Qualificava come diritto soggettivo quello dei cocciolari.
La controversia veniva chiusa dalla sentenza del Tribunale di Messina del 28 ottobre 1975, la quale, dichiarando passata in giudicato la sentenza di appello del 31 marzo/10agosto 1966, liquidava il danno a ciascuna coltivazione.
Specificamente si distingueva il danno temporaneo da inquinamento, che aveva distrutto le coltivazioni facendo perire le uova ed i molluschi, dal danno a carattere definitivo causato dalle opere stabili che avevano invaso il pantano, restringendo i vivai dei mitili e quindi diminuendone la superficie produttiva.
Il giudicato copriva quindi, per il Tribunale, la questione della natura delle "concessioni", qualificate come "diritti esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nel lago di Ganzirri, nascenti da provvedimenti amministrativi di antichissima data, certamente preunitari, consolidati attraverso l'esercizio continuo ininterrotto nel tempo".
La sentenza dichiarava che "i suddetti diritti hanno natura reale, essendo ascrivibili alla particolare categoria delle cd. servitù personali di uso e pertanto sono tutelabili erga omnes, cioè nei confronti di chiunque attenti alla titolarità o all'esercizio degli stessi". Concludeva per la tutelabilità dei predetti diritti nei confronti della provincia di Messina, "soggetto ben diverso dal concedente, che solo potrebbe imporre limitazioni nell'interesse pubblico".
Pur liquidando il danno e condannando il danneggiante sembra però che la decisione consideri concessioni i diritti dei cocciolari, ritenendo che il regime dei diritti derivanti da concessione sia conciliabile con la qualificazione di servitù personale,
Appare pertanto discostarsi quanto alla qualificazione della natura del diritto dalla sentenza di appello, i cui principi ritiene di applicare, poichè questa esplicitamente distingue i diritti derivanti da concessioni da quelli nascenti dagli antichi privilegi sovrani.
Alla luce degli sviluppi giurisprudenziali dei quali abbiamo seguito le vicende, e soprattutto della articolata ed assai fine analisi contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Messina del 1966, i diritti dei cocciolari appaiono configurabili come servitù personali in re aliena (34), e cioè diritti reali pieni e non affievoliti, che differirebbero dall'uso civico in quanto, essendo personali e non comunitari, sarebbero trasmissibili a titolo particolare e universale, ma, come gli usi civici, non trarrebbero da concessione la loro origine (35).
E' fondamentale sottolineare l'assenza di qualunque canone che, invece, normalmente caratterizza le concessioni.
L'uso civico sarebbe invece imprescrittibile ed inalienabile, si estinguerebbe per morte del civis titolare , ed i suoi eredi ne godrebbero per autonomo titolo solo se appartenenti alla comunità e non per derivazione dal titolo del de cuius. L'imprescrittibilità riguarda infatti il diritto della comunità i cui singoli membri, come tali, lo esercitano.
Il godimento separato da parte dei naturali è documentato, come abbiamo visto, già dal bando emanato in Messina dal Ministro della Reale Azienda (36), seguito al real Dispaccio del 1791, in cui si citano i recinti dei cocciolari.
Ciascuno ha sempre disposto delle proprie coltivazioni, il diritto sulle quali è stato trasferito fino ad oggi, sia a titolo particolare che universale, come è dimostrato da taluni atti notarili preunitari e post unitari che vengono trascritti in calce al presente studio.
Da uno di essi (doc. n. ) si rileva che già in epoca borbonica gli appezzzamenti della superficie lacuale destinati alla pesca delle cocciole erano censiti in catasto.
8-Siamo dunque in presenza di diritti reali di pesca sul bene demaniale e non di usi civici di pesca. Tale linea di pensiero viene seguita dal Tribunale di Messina, nella sentenza depositata il 28 agosto 1989, la quale li definisce diritti esclusivi di pesca - reali ma costituenti servitù personali di uso - su singole parti di lago, ricordando che questi "appezzamenti" fanno persino parte del Catasto terreni.
Resta aperta la questione sulla natura di diritti originari e non affievoliti dei diritti in questione, che non nascono da concessione della Pubblica Amministrazione, bensì da titolo diverso. Lo stesso ordinamento regio preunitario li dichiarava consuetudinari ed appartenenti ai naturali del luogo, riconoscendone la preesistenza.
Ciò significa che essi non sembrerebbero suscettibili di revoca da parte della Pubblica Amministrazione, non essendo derivati da concessione, bensì di provvedimenti di espropriazione.
E' da ricordare, infatti, che diritti di uso civico sono stati dichiarati estinti con legge: tale è, ad esempio, il caso dei diritti di pesca sul lago di Paola (37), mentre nel caso del Fucino il mutamento di destinazione con il perimento del lago è stato considerato estintivo dell'uso civico delle popolazioni ripuarie (38).
Per operare l'estinzione di un diritto di servitù personale in re publica sembrerebbe dunque indispensabile il ricorso alla espropriazione.
9-La controversia che è stata oggetto della sentenza del Tribunale di Messina n.615 del 28 agosto 1989, ultima, ma siamo certi per non molto tempo, della lunga vicenda storica dei laghi, contrapponeva, come già si è detto, ai molluschicoltori una associazione sportiva, che intendeva utilizzare uno dei laghi per lo svolgimento di una gara nautica.
In particolare il Tribunale civile di Messina, con la decisione depositata il 29 agosto 1989, ha confermato un provvedimento, emesso ex art.700 c.p.c. dal pretore, ponente il divieto di effettuare una gara sportiva nei laghi, ed ha rigettato nel contempo le richieste avanzate da organi dello Stato e della Regione che, intervenendo nel procedimento di convalida, eccepivano da un canto l'illegittimità del provvedimento pretorile, in quanto relativo a beni di carattere demaniale, e chiedevano dall'altro il rilascio di quelle porzioni di laghi che i mitilicoltori o "cocciolari" occupavano in base all'asserita e comunque illegittima sussistenza in loro favore di diritti di pesca o usi civici.
Peraltro l'intervento del Ministero della Marina Mercantile, del Ministero delle Finanze e dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana valgono a collegare la vertenza a controversie precedenti, sì da attenuare la peculiare caratteristica della stessa, che è per l'appunto quella di avere come iniziali protagonisti da un lato un gruppo di mitilicoltori o "cocciolari", riuniti in associazione o agenti uti singuli, e dall'altro una società sportiva, intenzionata ad effettuare sui due specchi d'acqua gare di "minischiff" che implicavano la previa rimozione degli impianti per la coltivazione dei mitili.
Il Tribunale di Messina, come già si è detto, ha confermato il provvedimento pretorile che aveva interdetto l'effettuazione della gara nautica, salvaguardando così gli interessi dei "cocciolari". La sentenza non contesta, anzi decisamente riconosce, che i laghi di Ganzirri e di Faro facciano parte del demanio marittimo, e più specificamente del demanio marittimo della Regione Siciliana, tuttavia assume, e con ragione, che siffatta demanialità non porta ad escludere la presenza di diritti esclusivi di pesca di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle cosiddette servitù personali di uso: diritti che possono gravare su porzioni del bene demaniale.
Il duplice ulteriore presupposto su cui poggia la decisione è, da un lato, quello che debba essere riconosciuto ai "cocciolari" ricorrenti il possesso di tali diritti o servitù e, dall'altro, che la pubblica amministrazione non sia legittimata ad eccepire l'estinzione di tali diritti di pesca, in mancanza di un proprio provvedimento che ne abbia formalmente dichiarato l'avvenuta estinzione.
Prescindendo dalle peculiarità della controversia e da qualsiasi considerazione di carattere procedurale, è di tutta evidenza che la decisione annotata ripropone sia l'annoso problema della natura giuridica dei due specchi d'acqua, sia quello, non meno grave, sotto l'aspetto economico, della coesistenza sul medesimo bene di una pluralità di situazioni giuridiche non sempre tra di loro facilmente compatibili.
In sede di merito per la convalida del provvedimento, l'associazione " I Laghi dello stretto " aveva convenuto in giudizio il "Marinafaro Sporting Club", il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze e l'Assessorato al territorio e ambiente della Regione Siciliana, richiedendo sia la convalida del provvedimento di sospensione di gare nautiche (minischiff), sia il riconoscimento in capo agli associati e ricorrenti dell'esistenza di diritti reali di proprietà su singoli spezzoni dei laghi, data la non demanialità degli stessi, collegati al mare artificialmente per opera dell'uomo. I convenuti avevano chiesto la revoca del provvedimento di sospensione delle gare.
I Ministeri e l'Assessorato avevano chiesto che fossero dichiarati estinti i diritti esclusivi di pesca degli associati, così qualificando le situazioni giuridiche di cui i cocciolari sono titolari, non avendo gli stessi presentato la prescritta domanda di riconoscimento.
Inoltre avevano chiesto il rilascio delle porzioni di lago ed il risarcimento del danno per abusiva occupazione.
L'estinzione veniva eccepita sulla base dell'art.23, II comma del T.U. 8.10.1931 n.1604 per la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 1921, della prescritta domanda di riconoscimento.
Il Tribunale non distingueva gli usi esclusivi di pesca, quali diritti affievoliti, dai diritti reali di pesca; assimilava gli uni agli altri; dichiarava che l'estinzione - ritenuta quindi possibile - sarebbe dovuta derivare da un atto amministrativo, che non fu mai emanato; richiamava la relazione sopra citata della Commissione Ministeriale, ma trascurava di evidenziare che ivi la qualificazione giuridica era quella di usi civici.
Riteneva il Tribunale che l'eccezione predetta di estinzione dei diritti fosse inammissibile in sede civile, in quanto la stessa comporterebbe l'esame da parte del giudice civile di un reclamo che dovrebbe essere oggetto di giudizio innanzi al Tribunale delle Acque.
Da ciò inferiva che "gli attori e gli intervenienti sono titolari di diritti esclusivi di pesca di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c. d. servitù personali di uso, tutelabili erga omnes, su singoli spezzoni del lago di Ganzirri".
Riteneva il Tribunale che tali diritti siano tutelabili nei confronti di qualsiasi terzo ivi compresa la Pubblica Amministrazione (39), e che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo stati i predetti diritti espropriati nè oggetto di un provvedimento di revoca o di decadenza.
Esplicitamente dichiarava che il provvedimento del Sindaco di Messina di inibizione della coltivazione per motivi sanitari non fa decadere i medesimi diritti al rango di diritti affievoliti e quindi di interessi legittimi.
Tale argomentazione non appare chiara, perchè limiti all'esercizio di qualunque diritto, anche perfetto e non affievolito, sono possibili per motivi di pubblica sanità, indipendentemente dalla natura del diritto medesimo.
Le argomentazioni sulla base delle quali è stata raggiunta la decisione non includono l'approfondimento delle questioni generali di diritto, che evidentemente sono state considerate ormai storicamente scontate. L'assimilazione dei diritti esercitati dagli attori - pur definiti "di natura reale" e "tutelabili erga omnes", e quindi noi crediamo da ritenersi diritti soggettivi perfetti in quanto originari - ai diritti esclusivi di pesca, non può essere condivisa, poichè questi ultimi, a differenza dei primi, derivano per concessione costitutiva dal potere o dal diritto dell'ente concedente, cui normalmente viene versato un canone in contropartita della concessione stessa, canone che, per altro, manca nel caso di specie. I diritti di pesca, come ogni altra concessione, sono revocabili dalla P.A., ed in tal caso hanno natura di diritti affievoliti, e quindi degradati ad interessi legittimi quando la P.A., nell'interesse pubblico, li comprima o sacrifichi.
La tutela appartiene in tal caso alla giurisdizione amministrativa.
Diverso è, come è ben noto, il fenomeno del potenziale affievolimento di diritti originariamente perfetti, anche e perfino quello di proprietà, poichè ogni diritto è esposto ad affievolimento pur se nato non affievolito, ma perfetto. E' superfluo citare il caso dell'espropriazione.
10-Con le ultime vicende descritte vediamo nuovamente contrapporsi due possibili forme di utilizzazione dei laghi. Come all'inizio del secolo scorso nasceva il conflitto fra la destinazione alla pesca e la consueta e tradizionale produzione di frutti di mare, così oggi una nuova controversia si è già affacciata all'orizzonte ed è destinata ad inasprirsi col progetto di un porticciolo turistico nel lago del Faro.
Appare frutto di nuovi tempi assai più doviziosi che lo sfruttamento prefigurato non abbia più carattere immediatamente produttivo di ricchezza, bensì di carattere ludico e turistico.
Certamente uno scontro di tale proporzione da avere come posta la scomparsa di una tradizione millenaria non potrebbe che assumere dimensioni così rilevanti da rimettere in discussione funditus l'intera problematica affrontata e risolta nel corso di due secoli.
G. A. Malatino

Dopo la pubblicazione del saggio che precede si pronunciò la Corte di Cassazione con la decisione che segue:
Cassazione civile , sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1300
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA GIUSEPPE, MANCUSO GIUSEPPE, ARENA PIETRO, ARENA SIMONE, RANDO
NUNZIO, RUELLO GIUSEPPE e MANCUSO NICOLA, elettivamente domiciliati
in Roma, Viale Mazzini n. 131, presso l'avv. Antonino Iannelli, che
unitamente all'avv. Giacomo Gazzara del foro di Messina li
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti
nonché
MANCUSO GIUSEPPE, ARENA PIETRO, MANGRAVITI FRANCESCO, ARENA ANTONINO
nato il 7 ottobre 1928, ARENA SALVATORE, ARENA ANTONINO nato il
13.2.1965, ARENA ANTONINO nato il 9 luglio 1939, ARENA GIUSEPPE,
RANDO NUNZIO, MANGRAVITI NICOLÒ, MANGRAVITI GIUSEPPE, DONATO
GIUSEPPE, MANGRAVITI FORTUNATO, RUELLO NUNZIO, MANGRAVITI EPIFANIO,
ARENA SIMONE, ARENA PAOLO, MANGRAVITI GIUSEPPE, MANGRAVITI ANDREA
nato il 10 marzo 1927, ARENA SALVATORE, MANGRAVITI ANDREA nato il 22
marzo 1962, LA FAUCI ANDREA, MANGRAVITI PIETRO, MANGRAVITI GIUSEPPE
MANGRAVITI LETTERIO, RUELLO GIUSEPPPE, MANCUSO NICOLA e RUELLO
ANGELA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, n. 17,
presso l'avv. Antonino IANNELLI, unitamente all'avv. Santi Gazzara
del foro di Messina che li rappresenta e difende per procura a
margine del controricorso;
Controricorrenti ricorrenti incidentali adesivi
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (già MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE), MINISTERO DELLE FINANZE e ASSESSORATO AL
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, elettivamente
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 1 presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
controricorrenti
e nei confronti di
MARINA FARO SPORTING CLUB
intimato
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 244
pubblicata il 31 maggio 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6
novembre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Antonino IANNELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

Fatto
Con ricorso depositato il 4 giugno 1985 Mangraviti Nicolò, in proprio e quale presidente dell'associazione "I Laghi dello Stretto", nonché di rappresentante degli associati, premesso che i ricorrenti erano titolari di diritti esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nei laghi di Ganzirri, chiedevano al Pretore di Messina la sospensione con provvedimento d'urgenza di una gara motonautica organizzata dal Marina Faro Sporting Club, la quale avrebbe comportato gravi danni, per i molluschicultori. Con decreto del 5 giugno 1985 il pretore inibiva provvisoriamente lo svolgimento della gara. Nel giudizio intervenivano gli associati in proprio, che aderivano al ricorso proposto dall'associazione, nonché i Ministeri delle Marina Mercantile e delle Finanze e l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana i quali eccepivano che entrambi i laghi di Ganzirri appartenevano al demanio marittimo e che su di essi non esistevano diritti di terzi.
Con ordinanza del 24 luglio 1985 il pretore confermava il provvedimento di sospensione.
Con ricorso depositato il 1 agosto 1985 Mangraviti Nicolò, Mancuso Giuseppe, Mangraviti Giuseppe, Arena Giovanni e Mangraviti Francesco, premesso che il Marina Faro Sporting Club aveva effettuato il 21 luglio una gara motonautica nel lago di Ganzirri e ne programmava altre, chiedevano al Pretore di Messina un provvedimento che inibisse temporaneamente lo svolgimento di qualsiasi gara nelle acque del lago. Con decreto del 1 agosto 1985 il pretore ordinava la sospensione provvisoria di tutte le gare nel lago di Ganzirri, disponeva la riunione dei due giudizi e l'espletamento di una consulenza tecnica e all'esito, con ordinanza del 27 luglio 1987, confermava i provvedimenti di sospensione delle gare motonautiche e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Messina, competente per il giudizio di merito. Con atto notificato il 22 e 27 gennaio 1988 gli attori convenivano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze, l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana e il Marina Faro Sporting Club per sentir dichiarare che essi erano titolari di diritti reali su singole porzioni di lago e che l'attività agonistica svolta nelle sue acque aveva determinato gravi danni alle proprietà di essi attori e alle coltivazioni su di esse esistenti, e per ottenere la condanna del Marina Faro Sporting Club al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa e l'inibizione di ogni ulteriore attività agonistica.
Il Marina Faro Sporting Club chiedeva il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per il mancato svolgimento della gara da esso organizzata. Le Amministrazioni convenute eccepivano che la demanialità dei laghi escludeva qualsiasi diritto di proprietà privata sulle sue acque in favore degli attori, i quali, inoltre, non potevano dirsi neppure titolari di diritti esclusivi di pesca poiché tali diritti, seppur sussistenti, dovevano considerarsi estinti per non avere i titolari presentato la prescritta domanda di riconoscimento nel termine di legge del 31 dicembre 1921; conseguentemente chiedevano in via riconvenzionale la dichiarazione di estinzione dei diritti di pesca vantati dagli attori e la loro condanna al rilascio delle porzioni di lago da essi occupati e al risarcimento dei danni per la loro abusiva occupazione in misura da determinarsi in corso di causa, previa revoca dei provvedimenti d'urgenza emessi dal pretore eccedendo i limiti della giurisdizione civile. Nel giudizio spiegavano intervento adesivo Arena Antonino e altri trentotto molluschicultori. Con sentenza del 17 febbraio - 28 agosto 1989 il tribunale riconosceva agli attori la titolarità di diritti esclusivi di pesca sulle acque dei laghi di Ganzirri, confermava i provvedimenti d'urgenza del pretore e rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti nonché la domanda risarcitoria avanzata dagli attori per insussistenza del danno.
La pronuncia veniva impugnata sia dalle Amministrazioni convenute sia dagli attori e la Corte d'Appello di Messina, nella contumacia del Marina Faro Sporting Club, con sentenza del 15 febbraio-31 maggio 1996 rigettava l'appello incidentale con il quale gli attori avevano censurato il mancato riconoscimento del diritto di proprietà da essi vantato su singole porzioni dei laghi di Ganzirri e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'appello principale delle Amministrazioni convenute, volto all'accertamento dell'avvenuta estinzione dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti ai molluschicultori, affermando che la domanda rientrava nella giurisdizione di unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Con riferimento al diritto di proprietà vantato dagli attori la corte osservava che dalla consulenza tecnica d'ufficio era rimasto accertato che i laghi di Ganzirri e di Faro appartenevano ad un'area lagunare ed erano collegati tra loro e con il mare per mezzo di canali artificiali: ciò consentiva di affermare che essi rivestivano un'attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico con la conseguente loro appartenenza al demanio marittimo, prima statale e attualmente regionale, ai sensi dell'art. 28 cod. nav., a norma del quale i bacini di acqua salmastra che almeno una parte dell'anno comunicavano liberamente col mare fanno parte del demanio marittimo.
Inoltre la corte rilevava che dai titoli di acquisto prodotti dagli attori emergeva la concessione di diritti di pesca riconosciuti e concessi dall'autorità sovrana che aveva sempre conservato la titolarità del dominio eminente sulle acque del lago, sicché ne conseguiva non già l'attribuzione di un diritto di proprietà, bensì unicamente un diritto di uso finalizzato all'allevamento dei molluschi e all'esercizio della pesca; osservava, infine, che il vantato diritto di proprietà non avrebbe potuto essere stato acquistato per usucapione, essendo tale modo di acquisto inconciliabile con la natura demaniale dei laghi.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione Arena Giuseppe, Mancuso Giuseppe, Arena Pietro, Arena Simone, Rando Nunzio, Ruello Giuseppe e Mancuso Nicola con due motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo affidato a due motivi, Mancuso Giuseppe e gli altri consorti di lite meglio indicati in epigrafe.
Resistono altresì con controricorso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (già Ministero della Marina Mercantile), il Ministero delle Finanze e l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana.
Non ha presentato difese il Marina Faro Sporting Club.
Diritto
Va disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. Sia i ricorrenti principali che quelli incidentali adesivi hanno proposto un duplice motivo di ricorso, contestando la ritenuta esclusione del vantato diritto di proprietà su singole porzioni dei laghi e l'affermata demanialità dei medesimi.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 832, 840, 842 e 1158 cod. civ, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe escluso la titolarità del diritto di proprietà vantato dai ricorrenti con un'affermazione apodittica, secondo cui sin dai tempi più remoti l'autorità sovrana si era sempre riservata il dominio eminente sui laghi con la conseguente esclusione del riconoscimento di, diritti di proprietà individuali. Sostengono al riguardo che il diritto di proprietà sarebbe stato acquistato in tempi antichi a seguito dell'avvenuto risanamento e trasformazione dei margini paludosi di quelli che un tempo erano i pantani di Faro e di Ganzirri, e della conformazione dei terreni in maniera tale che essi potessero essere idonei alla coltivazione dei molluschi attraverso la realizzazione di vivai, con esenzione per grazia sovrana di ogni tributo fondiario.
La censura non può trovare accoglimento poiché i ricorrenti, lungi dall'illustrare le dedotte violazioni di legge, rimaste allo stato di mera enunciazione, si limitano a sottoporre al giudice di legittimità un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie al fine di pervenire ad una diversa decisione della controversia ad essi favorevole. E infatti, nel denunziare il vizio di insufficiente od omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non indicano alcun documento dal quale possa desumersi l'acquisto del preteso diritto di proprietà, il cui esame sia stato pretermesso dalla sentenza impugnata, ma chiedono unicamente una diversa ricostruzione delle vicende storiche emergenti dalla documentazione in atti, la quale non è consentita nel giudizio di cassazione che è volto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione senza alcuna possibilità di un rinnovato giudizio delle risultanze istruttorie attraverso un riesame diretto della documentazione prodotta dalle parti.
Col secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata la violazione e l'errata applicazione degli artt. 822 e 1158 cod. civ. e 28 cod. nav. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata desunta la natura demaniale dei laghi di Ganzirri unicamente dalla loro comunicazione con il mare attraverso canali artificiali senza alcun accertamento della loro attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, e in particolare ai fini della navigazione e del trasporto marittimo. In particolare i giudici del merito non avrebbero considerato che dalla consulenza tecnica d'ufficio sarebbe emerso che i laghi presentavano estese zone di secche artificiali; che i canali di comunicazione con il mare presentavano caratteristiche tali che senza l'intervento dell'uomo sarebbe impossibile il transito di qualsiasi natante tra i laghi e il mare; che in definitiva risultava consentito solo il transito di barche di non oltre quattro metri di lunghezza e senza sovrastrutture fisse superiori: tali caratteristiche avrebbero dovuto far ritenere consentito l'acquisto per usucapione della proprietà poiché i laghi di Ganzirri non avevano mai presentato l'attitudine a realizzare gli usi pubblici del mare.
Le censure dei ricorrenti sono supportate da richiami alla giurisprudenza di questa Corte la quale afferma, con interpretazione costante, che il requisito della libera comunicazione col mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini di acqua salsa o salmastra non è rilevante di per sè ai fini della loro appartenenza al demanio marittimo necessario, ma solo in quanto assicura l'idoneità oggettiva ed immediata di detti bacini agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (Cass. 27 gennaio 1975, n. 316; 23 novembre 1979, n. 6118; 19 marzo 1984, n. 1863; 6 giugno 1989, n. 2745, citate in ricorso).
Il vizio di insufficiente motivazione non sussiste e, comunque, non è rilevante poiché la sentenza impugnata, pur nella sua concisione, ha affermato che i laghi di Ganzirri non solo comunicano col mare, ma rivestono altresì una attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico. Tale affermazione, ancorché non assistita da esemplificazioni illustrative dell'asserito uso pubblico delle acque, è del tutto corretta, come mostra la stessa illustrazione delle censure formulate dai ricorrenti.
È infatti incontestato che i laghi consentono una sia pur limitata navigazione di imbarcazioni provenienti dal mare o ivi dirette e che le loro acque sono suscettibili di sfruttamento economico attraverso l'esercizio della molluschicultura e della pesca, consentendo di tal modo attività del tutto simili a quelle che possono essere esercitate in mare aperto. Il vizio di fondo implicito nella prospettazione dei ricorrenti - posto in evidenza dal controricorso delle Amministrazioni Pubbliche - è agevolmente ravvisabile nell'erroneo convincimento che l'uso pubblico dei bacini salsi o salmastri comunicanti col mare debba essere identificato con la navigazione e il trasporto marittimo di imbarcazioni destinate a traffici commerciali, del tutto impossibili nei laghi di Ganzirri per la scarsa profondità del le loro acque e per le limitate dimensioni dei canali di comunicazione con il mare: va invece ribadito che l'uso pubblico dei bacini salsi o salmastri dev'essere ravvisato tutte le volte che essi, per la loro conformazione ed estensione, consentano l'esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in mare aperto, come la pesca e la molluschicultura che costituiscono indubbia espressione di una utilizzazione immediata e diretta dei laghi di Ganzirri del tutto identica a quella cui può adempiere il mare, come puntualmente evidenziato dalle pronunce di questa Corte citate dai ricorrenti.
In conclusione, perciò, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata con le considerazione che precedono, sia il ricorso principale che quello incidentale adesivo sono destituiti di fondamento e debbono essere respinti.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida in L.3.000.000 per onorario oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.

 

Nota alla sentenza che precede
In senso conforme, Cass. 6 giugno 1989 n. 2745.

La libera comunicazione col mare, anche solo durante una parte dell'anno, e l'idoneità oggettiva ed immediata agli usi pubblici dello stesso, indipendentemente da qualsiasi indagine su eventuali utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future, costituiscono i requisiti dei bacini di acqua salsa o salmastra, rilevanti ai fini dell'appartenenza degli stessi al demanio marittimo necessario.
Quanto al concetto di uso pubblico dei bacini in oggetto, la Suprema Corte, evidenzia che esso deve essere affermato quando essi, per la loro conformazione ed estensione, consentano l'esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in mare aperto, quali ad esempio la pesca e la molluschicultura, non incidendo, in tale senso, la possibilità di effettuare la navigazione e il trasporto marittimo di imbarcazioni destinate a traffici commerciali.
Nello stesso senso della sentenza in epigrafe Cass., 6 giugno 1989, n. 2745, in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6; Cass., 19 marzo 1984, n. 1863, in Giust. civ., 1984, I, 1397; Cass., 23 novembre 1979, n. 6118, in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11, per le quali ai fini dell'applicazione dell'art. 28 lett. b) c. nav., che assegna al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare", il fondamentale elemento fisico morfologico della comunicazione con il mare deve essere accertato e valutato nel senso della sua capacità di estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare. Perciò rilevando l'idoneità, attuale e non meramente potenziale o futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico.
Si veda anche T.A.R. Veneto, 9 giugno 1992, n. 475, in T.A.R., 1992, I, 3342, che, a proposito della demanialità degli specchi o bacini di acqua salsa o salmastra facenti parte della laguna di Venezia, ribadisce quali caratteristiche del demanio marittimo, la libera comunicazione con il mare almeno in una parte dell'anno.
Per la dottrina: PERNIGOTTI, Laguna, voce Enciclopedia del Diritto, Roma, 1973, vol. XXIII, 272.
La Corte di Cassazione non entra quindi nel merito, né avrebbe potuto farlo, sia per la natura della giurisdizione di legittimità, sia perché come dice la stessa sentenza: i ricorrenti chiedono unicamente una diversa ricostruzione delle vicende storiche emergenti dalla documentazione in atti, la quale non è consentita nel giudizio di cassazione che è volto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione senza alcuna possibilità di un rinnovato giudizio delle risultanze istruttorie attraverso un riesame diretto della documentazione prodotta dalle parti.
Resta quindi ferma, a quanto sembra, nella controversia specifica, la ricostruzione operata dalla Corte di Appello nel senso dell’esistenza di diritti di uso sulle porzioni di lago.

NOTE
alla nota a sentenza Trib. Messina 615/89
(1) Gamberini E., Monografia marittima della Sicilia nord-orientale, Messina 1918, pagg.251 sgg.; Sisci R., Usanze e tradizioni d'oggi e d'altri tempi, in Barche, padroni e marinai, Messina 1988, p.145 sgg. Quest'ultimo descrive la tecnica della coltivazione delle cocciole, mitili simili alle vongole, nei laghi di Ganzirri e Faro (pag.e 172-174). Da notizie sul medesimo argomento: Maurolicus F., Tractatus de piscibus siculis, MS. edito a cura di Facciolà L., Palermo, typ. Virzì, 1893, p.9.
Il termine "cocciolaro" ricorre in quasi tutti i dialetti del meridione per indicare i coltivatori e pescatori di taluni molluschi. Denuncia chiaramente la sua derivazione dal latino coclea trasformatosi nella volgare espressione di "cocciola". Il termine dialettale risulta, per altro, accolto in non pochi documenti ufficiali dell'epoca borbonica.
(2) Vedi Real Dispaccio della Segreteria di guerra di Ferdinando IV, in data 15 ottobre 1791, richiamato da Gamberini, op.cit., pag.364.
(3) Appare controversa la ascrivibilità dell'origine degli usi civici su pubblico demanio al diritto romano. V. contra Palermo A., in Novissimo Digesto Italiano, V.XVI, voce Usi Civici, p.210, secondo il quale essi sarebbero sorti solo in epoca feudale. Nello stesso senso cfr. Raffaglio G., Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. IV, par.IV, (1905) e id. Diritti promiscui, demani comunali e usi civici, Milano 1939.
Tuttavia appare indubitabile l'esistenza di un fenomeno giuridico assai simile, anche se non collegato alla feudalità, in diritto romano. Vedi Rudorff A., Gromatische Institutionen, in Gromatici veteres ex recensione Caroli Lachmanni, Berolini 1848-1852, vol.II, pag.311, che evidenzia l'esistenza di uso privato collettivo dell'ager publicus, su cui i singoli potevano raccogliere legna, frutta o pascolare (compascua communalia e pro indiviso). Viene in proposito richiamato Frontino, De controversiis agrorum, ivi vol.I, pag.54 e 55.
Cfr. anche Trifone R., Gli usi civici, in Trattato di diritto civile e commerciale, Cicu Messineo, XI, tit.2, pag.2, Milano 1963 e id. Enfiteusi, in Commentario al codice civile, Scialoja e Branca, Bologna 1961, Della proprietà, artt.957-1026, pag.3.
Vedi anche Curis G., in Nuovo digesto italiano, voce Usi civici, pag.744, il quale sottolinea la continuità dello sviluppo storico giuridico tra il latifondo romano ed il sistema feudale.
(4) In tema di compatibilità della natura demaniale e della destinazione ad uso pubblico di un bene con l'esistenza sul medesimo bene di un diritto privato vedi: Trib. Messina 18 giugno - 2 luglio 1963, n.975, Mangraviti ed altri c. Provincia Regionale di Messina, inedita, pag.11; App. Messina, 6 febbraio - 16 maggio 1956, Bardetta c. Bardetta, in Giust. civ. 1957,I, 139; Commissario usi civici Trento, 16 ottobre 1979 n.468; Commissario usi civici Palermo, 28 febbraio 1983, n.27857; Cass., sez.I, 14 marzo 1962, n.526, in Giust. civ. 1962, I, 846; Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427, in Foro it. 1958,I,1919; Cass., 11 ottobre 1961 n.2072, in Giur.agr. 1962, 639.
Vedi anche Appello Roma, 10 marzo 1942, in Giur. it.1942, I, 263, secondo la quale "che il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di sopravvivenza di diritti privati su beni demanializzati si desume dall'art.616 c.c., dalle leggi del 1865, del 1884 e del 1916 sulle acque pubbliche, le quali esoneravano coloro che avevano un titolo legittimo ad usare delle acque pubbliche, dall'obbligo di chiedere la concessione; dalle nuove norme regolanti le concessioni di uso di acque pubbliche e dalle leggi che dal 1877 fino ad oggi sono state emanate per la disciplina della pesca, leggi, queste ultime, che provvidero sempre, e provvedono ancora oggi, con disposizioni precise e tassative, ad assicurare la sopravvivenza dei diritti esclusivi di pesca sorti anteriormente alla legge del 1877. " ... "Si intende peraltro che i rapporti giuridici di diritto privato che possono sopravvivere alla demanializzazione di un bene possono assumere forme e modalità conciliabili con la medesima. Un diritto esclusivo di pesca, sorto per antica concessione può restare in vita, come diritto d'uso non diverso nel suo contenuto dal vecchio diritto, ma soggetto, per quanto concerne le modalità del suo esercizio, alle norme poste dallo Stato con il suo potere di imperium ".
In dottrina v. Zanobini G., in Commentario codice civile del Barbera, Firenze 1942, libro "Della proprietà", art.14, pag.181 e seguenti.
Vedi anche infra nota 35.
(5) Le condizioni che dovevano regolare la concessione, approvate dal Sovrano con il Regio Dispaccio del 29 novembre 1806, furono inserite nell'atto di concessione rogato dal notaio Tricomi in data 15 aprile 1807. In esso venivano concessi "in enfiteusi" al Barone D. Giuseppe Gregorio "tutti ed integri i suddetti Pantani siti e posti nella Marina della Torre del Faro e delli Ganzirri, ossia il diritto privativo della pesca nelli pantani anzidetti", "per l'annuo canone, in ricognizione del supremo e diretto dominio della Maestà sua, di onze tre di denari l'anno", con gli obblighi di "purgare a proprie spese il lago Grande", di "mantenere a proprie spese la comunicazione dell'acqua del mare per via dell'intrapreso canale", di immettere "nuovi semi per l'aumento delle pescagioni" e con la espressa prescrizione (vedi il capo 5 dell'atto di concessione) "che debbono i detti abitanti continuare nella loro libertà di pescare sui riferiti laghi delle cocciole nel modo già fissato". Cfr. Gamberini, op.cit., pagg.364, 365.
(6) Cfr. Gamberini, op.cit., pag.364. L'esecuzione del canale che introduceva le acque del mare nel c.d. Pantano Grande (l'attuale lago di Ganzirri) fu autorizzata dal Sovrano intorno al 1800, a seguito di richiesta del concessionario dei diritti di pesca nei laghi, barone Giuseppe Gregorio, allo scopo di evitare fenomeni di putrefazione delle erbe lacustri e rendere più abbondante la pescagione.
(7) Alcuni stralci delle Note dell'Ufficio Tecnico del Municipio di Messina dell'aprile 1901 sono riportati in Gamberini, op.cit., pagg.363, 364.
(8) Nella lettera sopra citata (il cui testo è riportato in Gamberini, op.cit., pagg.359, 360), il Capitano di Porto di Messina, sollecitato dall'Amministratore giudiziario dei beni della ditta Luigi Pirandello, concessionaria del diritto di pesca nei laghi di Ganzirri e Torre Faro, ad intervenire per contestare ad alcuni mitilicoltori l'installazione di reti fisse che impedivano il passaggio del pesce, precisava che "sebbene l'acqua sia salsa purtuttavia ciò non toglie il carattere di lago alle acque in oggetto. Invero esse per ora comunicano con il mare solo occasionalmente e con opera artificiale dell'uomo" e che era "da tempo riconosciuto che i laghi stessi sono di pertinenza patrimoniale dello Stato".
(9) Le conclusioni della Commissione consultiva della pesca sono esposte nella relazione inserita negli Annali del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, anno 1903.
(10) Il testo del dispaccio è riportato in Gamberini, op.cit., pag.360.
(11) Sulla natura di beni demaniali dei bacini di acqua salsa o salmastra comunicanti artificialmente con il mare vedi: App. Messina, sent.145 del 1956 cit.; Cass., sez.I, 19 marzo 1984 n.1863, in Vita not. 1984, 1570; Cass. sez.I, 27 gennaio 1975 n.316, in Giust.civ. 1975, I, 719.
(12) Cfr. Cass., sez.I, 23 novembre 1979 n.6118, in Giust. civ. Mass. 1979, 2706 e Cass., sez.I, 19 marzo 1984 n.1863, in Giust.civ. 1984, I, 1397, secondo la quale "l'indispensabile elemento fisico-morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico".
(13) Cfr. Commissario usi civici L'Aquila, 16 settembre 1954, Com. Avezzano c. Ente Maremma, in Bollettino usi civici 1954, II, 417, secondo la quale "tutti i fiumi e corsi d'acqua, già soggetti a diritti feudali, e tra essi i laghi atti ai trasporti e alla utilizzazione pubblica, devono ritenersi di proprietà pubblica dello Stato".
(14) Sentenza emessa all'udienza del 5 dicembre 1850, n.34580 Ruolo Generale, in Archivio di Stato di Messina, Sentenze civili del Tribunale di Messina, b.98-1850 dic., f.71 r.-74 r.
(15) Cfr. Gamberini, op.cit., pag.366.
(16) Con sentenza emessa il 15 maggio 1902 la Corte di Appello di Messina si pronunciò su una controversia insorta tra Emilio Mauromati, concessionario del diritto di pesca e tale Bardetta Giovanni, cocciolaro, al quale il Mauromati voleva imporre la rimozione delle montagnole e dei recinti per la coltivazione delle cocciole mantenuti nei due laghi. La Corte rigettò la domanda del Mauromati, argomentando che questi era tenuto, come già lo erano stati i precedenti concessionari, "a non dare impedimento, nè direttamente, nè indirettamente, ai cocciolari" che vantavano da antica data un diritto incontrastato.
(17) Cfr. Gamberini, op.cit., pag.364 e App. Messina n.145/56, cit., pag.19.
(18) Con la citata ordinanza il Prefetto vietava inoltre la rimozione del fondo dei laghi, la coltura dei molluschi con l'impiego di sostanze organiche e la occupazione di nuove zone, e ordinava al Municipio "di diffidare tutti coloro che avevano occupato altre zone a rimuovere gli inconvenienti lamentati, ed occorrendo procedere d'ufficio". Cfr. Gamberini, op.cit. ,pag.361 sgg..
(19) Il Gamberini, op.cit., pag.361 sgg., riporta in proposito un brano di un articolo pubblicato sul numero 266 del 22 novembre 1908 del periodico settimanale di Messina Germinal, che, rilevate le gravi condizioni di inquinamento dei laghi, lamentava la mancanza di concrete iniziative dell'Amministrazione Comunale, concludendo "Le autorità penseranno il rimedio forse quando dalle febbri infettive si passerà alla peste?", nonchè altro articolo sul giornale Gazzetta di Messina dello stesso tenore.
(20) Cfr. App. Messina n.145 del 1956 cit..
(21) Cfr. sul punto Cass., sez.II, 5 luglio 1967 n.1663, in Giust.civ. 1967, I, 1609 e Cass., sez.I, 14 marzo 1962 n.526,cit..
(22) Sulla definizione e la natura degli usi civici v. Cass. 18 marzo 1949 n.604, in Giur. Cass. civ. 1949, vol.XXVIII, 3o quadrimestre, 940 e Cass 10 febbraio 1974 n.287, in De Martino V. Schedario giur. civ. cass., Novara 1976, 232 ("diritto reale perpetuo di godimento di una collettività"). Il diritto di uso civico viene riconosciuto come imprescrittibile, non usucapibile (v. Cass., 19 ottobre 1967 n.2553, in Giust. civ. Mass. 1967, 1323 e Comm. usi civici Palermo, 28 febbraio 1983 n.27857), non soggetto ad alcuna decadenza se in esercizio (Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427, in Foro it. 1958, I, 1919, la quale afferma che "i diritti di usi civico di pesca...anche se abbiano per oggetto beni demaniali, sono speciali diritti pubblici di condominio, non soggetti ad alcuna ricognizione, nè, se in esercizio, ad alcuna decadenza"), non trasmissibili jure haereditatis (v. Cass., sez.II, 12 giugno 1948 n.911, in Schedario giur. civ. cass., Roma 1972, 68; Cass., sez. un., 17 marzo 1989 n.1331 inedita; Cass., sez.I, 5 febbraio 1988 n.1256, in Giust. civ. Mass. 1988, 308).
In dottrina vedi: Zaccagnini M.e Palatiello A., Gli usi civici, Napoli 1984; Brunelli U., Civitella marittima: un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici, 1905-1908, Grosseto 1980; Di Maggio C., Sui presupposti per la legittimazione di terreni ad uso civico (nota a sent. Cons. Stato, sez.VI, 5 maggio 1987 n.291, in Giur.agr. 1988, 377; Maccaroni U., Circa la trasmissibilità della occupazione dei beni demaniali di uso civico in possesso di privati occupatori senza titolo, in Temi romana 1980, 685; Marcelli A., Legittimazione di usi civici e trattamento tributario (nota a sent. Comm. trib. I grado Roma 16 aprile 1982), in Nuovo dir. agr. 1983, 365; Trifone R., opp.citt..
(23) Per le differenze tra servitù personali e prediali in diritto romano v. Papiniano, Digesto 8,3,4.
(24) Per una analisi degli elementi distintivi tra i due diritti v. Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427 cit.; Comm. usi civici Palermo n.27857 del 1983, cit.. Sulla possibile coesistenza su uno stesso bene demaniale di diritti di uso civico di pesca e di diritti esclusivi di pesca cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427 cit. e Cass., 16 luglio 1958 n.2598, in Giust. civ. Mass. 1958, 923.
Per la necessità, in caso di controversie tra titolari di diritti di uso civico e titolari di diritti esclusivi di pesca su beni demaniali, di integrare il contraddittorio con lo Stato quale dominus del bene, v. Cass., sez.II, 10 giugno 1982 n.3527, in Giust. civ. Mass. 1982, 1288 e Cass., sez. un., 20 luglio 1981 n.4677, in Nuovo dir. agr. 1981, 474.
(25) I diritti esclusivi di pesca sono definiti (Cass., sez. un., 16 novembre 1982 n.6197, in Vita not. 1983, 1086) "veri e propri diritti soggettivi patrimoniali che...riguardano non lo sfruttamento delle acque bensì quello...della popolazione ittica del territorio, considerata come universitas del tutto distinta dalle acque", e che "concretandosi in un uso eccezionale di beni demaniali, come sono per la loro esistenza condizionati ad un riconoscimento della P.A. o ad una concessione amministrativa, così possono sempre venir meno ove questa sia revocata: essi cioè si atteggiano a diritti subiettivi perfetti in quanto contrapposti ad altri diritti privati, ma innanzi alla P.A. assumono la configurazione di interessi legittimi" (Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427, cit.). Vedi anche, in tema di concessione di diritti di pesca, Cass., sez. un., 16 novembre 1982 n.6197, cit..
In dottrina cfr. Sinapi R., Diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche, in Il nuovo diritto 1946, 446; Sargenti M., Fondamento e natura del diritto di pesca, nota a sent. Cass. 14 gennaio 1946, Cedruschi c. com. Viverone, in Foro Padano 1946, I, 525; Pescatore G., Sull'applicabilità del blocco dei fitti alla cessione di diritti esclusivi di pesca, nota a sent. Cass. 9 marzo 1946, Matteuzzi c. comune Orbetello, in Giur. cass. civ., 1946, vol.XXI, 108; Longhena G., Sul regime giuridico della pesca, in Nuovo Digesto italiano, vol.XI, 105.
Vedi anche infra nota 35.
(26) La distinzione fra usi civici essenziali ed utili era contenuta negli artt. 11 e 12 del Regio Decreto 10 marzo 1810, per cui gli usi essenziali sono quelli esercitati per "lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini". Nell'attuale ordinamento si veda l'art.4 della legge 16 giugno 1927 n.1766. Sull'accertamento della qualità di usi civici essenziali come accertamento di merito, vedi, in un caso di uso civico di pesca, Cass., sez. un., 28 luglio 1967 n.2001, in Giust. civ. Mass. 1967, 1055.
(27) Le disposizioni che deferivano ai Commissari per la liquidazione degli usi civici il relativo contenzioso (R.D.L. 22 maggio 1924 n.751) trovavano riscontro nell'art.16 l.20 marzo 1865 n.2248, all.E, che aveva conferito ai prefetti le medesime attribuzioni in precedenza esercitate dagli Intendenti, a norma dell'art.4, capoverso VIII, della legge 21 marzo 1817. Tale norma prevedeva che fosse riservato al contenzioso amministrativo "il godimento e l'esercizio dei diritti civici nei comuni " cioè degli usi civici.
Era inoltre previsto un procedimento speciale in tema di scioglimento di promiscuità e divisione di terre demaniali (artt. 177 e 186 comma 2 della legge 12 dicembre 1816 e art. 10 n.2 della legge 29 maggio 1817: quest'ultima devolveva alla Gran Corte dei Conti la decisione sui ricorsi contro le pronuncie dell'Intendente "in Consiglio d'Intendenza"). Sul punto cfr. Landi G., Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milano 1977, II, pagg.967, 985, 1018, il quale sottolinea che il contenzioso amministrativo del Regno aveva ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi.
V. Landi, op.cit., pag.1059 sgg., anche per notizie sui testi normativi riguardanti l'abolizione della feudalità e la divisione delle terre demaniali e de beni ex ecclesiastici.
(28) Sulla doppia natura delle funzioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici v. Cass., sez. un., 10 ottobre 1966 n.2425, in Giust. civ. Mass. 1966, 1395.
Quanto alla competenza sulle controversie aventi ad oggetto la qualitas soli se tale accertamento costituisce l'oggetto principale e non solo incidentale della domanda v. Comm. usi civici Roma, 27 gennaio 1981, Com. Sperlonga c. Battista Quinto, in Giust.civ., 1982, I, 1102, con nota; Cass., sez. un., 20 maggio 1985 n.3092, in Giur.agr. 1986, 470, con nota; Cass., sez. un., 17 novembre 1978 n.5331, in Giur.agr. 1981, 291, con nota; Cass., sez. un., 16 luglio 1957 n.2903, in Giur.agr. 1958, 488; Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n.1427, in Foro amm., 1957, II, 1, 477 e in Foro it., 1958, I, 1919.
Per quanto attiene alle questioni riguardanti la natura, l'esistenza e l'estensione degli usi civici v. Cass., sez. un., 28 luglio 1967 n.2001, cit.. Per la residua competenza dell'a.g.o., vedi Cass., sez. un., 8 marzo 1966 n.660, in Giust. civ. Mass. 1966, 370 e Cass., sez. un., 20 gennaio 1956 n.177, in Giust.civ. 1956, I, 865.
In materia possessoria v. Cass., sez. un., 16 novembre 1966 n.2767 in Giust. civ. Mass. 1966, 1574 e Cass., sez. un., 10 ottobre 1966 n.2425, in Giust. civ. Mass. 1966, 1395.
In dottrina vedi: Cappiello I., Giurisdizione ordinaria e controversie inerenti beni del demanio di uso civico (nota a sent. Cass., sez. un., 20 maggio 1985 n.3092), in Giur.agr. 1986, 471 ; Esposito F., Profili giuridici dell'incompetenza in tema di legittimazione di terreni demaniali di uso civico, in T.A.R. 1985, II, 97; Mazza M., Sulla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici (nota a sent. Cass., sez. un., 18 ottobre 1984 n.5254), in Giur.agr. 1985, 146; Monteforte M., Sui limiti dell'attività giurisdizionale dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (nota a Cass., sez. un., 11 marzo 1983), in Giur.agr. 1984, 600; Ramelli Di Celle L., Legittimazione e reintegra di terre civiche e competenze di commissari e regioni dopo il d.p.r. n.616 del 1977 (nota a Comm. usi civici Roma 27 gennaio 1981), in Giust. civ. 1982,I,1111.
(29) Gli artt.11 e 12 del Regio Decreto 10 marzo 1810, nel definire gli usi essenziali, menzionavano però il "diritto di occupare suoli per abitazione", e quindi una forma di appropriazione privata non esercitata come gruppo ma singolarmente. L'art.4 della legge 16 giugno 1927 n.1766 definisce gli usi essenziali ma non riproduce tale previsione.
Per quanto attiene alla demanialità ed alla distinzione fra demanio comunale, baronale e pubblico nel Regno delle Due Sicilie, vedi Landi G., Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milano 1977,II, pag.746 e Rocco G., Corso di diritto amministrativo, Napoli 1850, pagg.173 sgg., secondo il quale il carattere demaniale di un bene si faceva derivare non dalla sua destinazione funzionale ma piuttosto dall'uso generale della collettività.
(30) App. Messina, 6 dicembre 1956 n.145, Bardetta c. Bardetta, cit..
(31) Per l'esercizio da parte dei singoli di un diritto che il pretore qualifica come uso civico v. Pretura Messina, 30 aprile 1960, Giacobbe e altro c. Sarcione e altro, in Giur. Siciliana 1960, pag.549.
Vedi anche Palermo A., Enfiteusi, superficie, oneri reali, usi civici, Torino 1965, pag.651, secondo il quale "la natura giuridica di utente spesso non coincide con quella di membro della comunità" e "o è la collettività stessa soggetto del diritto civico, o ne sono titolari i singoli."
(32) Anche App. Messina n.145/56, cit., sottolinea che il diritto di uso civico si distingue in quanto esercitato dai membri della collettività uti cives e senza possibilità di frazionamento o riparto tra i singoli utenti.
(33) App. Messina, 10 ottobre 1966 n.351, Provincia Regionale di Messina c. Mangraviti Giovanni ed altri, inedita, conferma la sentenza Trib. Messina, 2 luglio 1963 n.975, inedita.
(34) Servitù personali di uso pubblico sono conosciute, come è noto, in diritto amministrativo: può citarsi tra le altre la servitù di uso pubblico su una strada vicinale. Cfr. tra le più recenti T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 30 agosto 1980 n.215, in Riv. giur. circol. trasporti 1981, 943.
Per quanto attiene al diritto civile l'art.616 del codice civile del 1865, riproducendo l'art.637 del Codice Napoleone, introduceva nel nostro ordinamento il divieto di costituzione di servitù che non fossero prediali. Veniva cioè ammessa la costituzione di servitù sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo, ma non di servitù personali. Nel nuovo codice il termine servitù viene associato dall'art.1027 esclusivamente al carattere della predialità, evitandosi l'uso della espressione servitù personale, che pure potrebbe adoperarsi per i diritti di usufrutto, uso ed abitazione secondo la terminologia tradizionale. La dottrina tradizionalmente ritiene che il divieto nascente dagli articoli 967 e 1063 c.c., unitamente al principio del numerus clausus dei diritti reali e della loro tipicità, che esisterebbero nel nostro ordinamento, precludano la possibilità di costituzione di servitù personali irregolari che abbiano natura di diritto reale. Ciò nasce dalla ripugnanza liberale, che era stata ragione del codice del 1865, e prima ancora di quello francese, per i limiti, i pesi e comunque per ogni compressione della libertà della proprietà privata. Tale esclusione non varrebbe, infatti, per le servitù personali con contenuto obbligatorio e non reale. Si veda Messineo F. , Manuale di diritto civile , Milano 1965, pag. 625, nonchè Cattaneo V., Codice civile italiano annotato, Torino 1865, vol.I, pag.398. Non può non rilevarsi che, nel nostro caso, il diritto pesa sul pubblico demanio e non su fondi privati, e che la legge sulla liquidazione degli usi civici, ispirata alla realizzazione del medesimo scopo di affrancare i beni immobili privati non si applica ai beni pubblici, sui quali gli usi civici permangono come si è visto (v. supra nota 21). Il numero chiuso dei diritti reali, per altro, è ora posto in dubbio e vi sono taluni che costruiscono come diritti reali situazioni tradizionalmente obbligatorie, ad esempio il diritto del locatario e del comodatario, nonchè quello nascente dall'anticresi (cfr. Giorgianni M., Voce Diritti reali, in Nuovissimo Digesto Italiano, V., p.749; Comporti M., Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p.288), sulla base della considerazione che la tutela viene accordata in questi casi ad un potere immediato sulla cosa altrui. Sopravvivenze nel diritto attuale di diritti reali preunitari sono per altro documentate: si pensi al diritto di gazagà, nato nel rinascimento nella Roma dei papi. Esso viene oggi dalla giurisprudenza apparentato quanto alla disciplina alla enfiteusi urbana e si ritiene che sia sopravvissuto sulla base delle norme transitorie del Codice Civile del 1865, artt. 29 e 30. Questo diritto reale su cosa altrui nacque dal divieto di essere proprietari di immobili imposto agli ebrei del ghetto e dalla necessità, immediatamente sopravvenuta, di proteggere gli stessi dall'arbitrio dei locatori. Si trattava di una una forma di equo canone ante litteram con il rafforzamento di una disciplina vincolistica che si spingeva fino alla costituzione di un diritto reale sul bene. Tale istituto, anche se ormai documentato solo in poche decine di casi in Roma è sopravvissuto fino ad oggi (v. Colorni V. Voce Gazagà, in Nuovissimo Digesto Italiano, V. VII pagg.770-771).
Sembrerebbe quindi possibile la sopravvivenza anche dei diritti dei "cocciolari" di Ganzirri e Faro.
(35) Cfr. per affermazioni sulla natura di diritto soggettivo reale, trasferibile per atti tra vivi e per successione mortis causa del diritto dei mitilicoltori dei laghi di Ganzirri e Faro, Trib. Messina, 18 giugno 1963 n.975, inedita, pagg.9 e 13; App. Messina, 6 febbraio 1956 n.145, cit.; App. Messina, 3 febbraio 1966 n.351, inedita. Quest'ultima sentenza (pagg.16-19) li definiva (richiamando in proposito Cass., 15 settembre 1962 n.2763, in Giust. civ. Mass., 1962, p.1304): "diritti di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso".
Per la natura di diritti esclusivi di pesca dei diritti dei mitilicoltori concludeva invece Trib. Messina 2 luglio 1963 n.975, cit., nella quale sono richiamate Cass., 16 aprile 1942 n.992, in Giur. it. 1942, I, 1, 311.; Cass., 15 giugno 1943 n.1482, in Rep. Foro it. 1946, I, 295 a; e Cass., 14 gennaio 1946 n.42, in Foro it. 1946, I, 749 n. Per la natura di diritti esclusivi di pesca, in una fattispecie simile relativa al lago di Bracciano si pronunciava la Corte di Appello di Roma, con sentenza 10 marzo 1942, in Giur. it., 1942, I, 2, 263, la quale, tuttavia, li considerava, " diritti esclusivi di pesca di antica origine", non derivati da concessione amministrativa, la quale se mai avrebbe avuto natura di "concessione vincolata, diretta a conservare dei diritti quesiti, assoggettandoli all'imperium della Pubblica Amministrazione solo per quanto concerne il modo di esercizio". E' da notarsi che nel nostro caso manca invece qualunque concessione.
La sentenza ultima citata, la quale evidentemente e volutamente conserva la denominazione " diritti esclusivi di pesca " per definire situazioni giuridiche di natura diversa, richiama,per giustificare la sopravvivenza di quelli di antica origine,non derivanti da concessione, l'art.23 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n.1604. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 16 aprile 1942,cit., dichiarava trasferibile il diritto esclusivo di pesca che fosse stato riconosciuto in sede amministrativa.
(36) Sul Bando del Ministro della Reale Azienda, Cav. D. Francesco Chinigò, cfr. Gamberini, op.cit., pag.364.
Il Bando viene richiamato nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.145del 1956 cit., che rileva come i cocciolari esercitassero "l'arbitrio delle chiocciole nei loro recinti". La sentenza che si annota richiama inoltre un altro Bando pubblicato nel 1807, in adempimento del Real Dispaccio in data 29 novembre 1806 e le ordinanze intendentizie del 2 aprile 1844 e dell'11 gennaio 1854, in cui risulta riconosciuta "la libertà ai cocciolari di continuare a pescare nei riferiti laghi le chiocciole a mezzo di recinti, come avevano praticato nel passato".
(37) Cfr. Cass., sez.II, 27 marzo 1968 n.956, in Giust.civ. 1968, I, 1203.
(38) Cfr. Comm. usi civici L'Aquila, 16 settembre 1954, Com. Avezzano c. Ente Maremma, cit..
(39) Cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 1970 n.104, in Riv. dir. sport. 1970, 265, secondo la quale "I diritti soggettivi di pesca riconosciuti dall'autorità governativa a norma di legge, hanno natura di diritto soggettivo e come tali sono suscettibili di piena tutela nei confronti di qualsiasi terzo, con la conseguenza che il titolare di essi può agire in giudizio per la loro difesa davanti all'a.g.o.. Anche la P.A., fuori delle ipotesi in cui, in casi stabiliti dalla legge (art.23 T.U. 1604/1931), dichiari l'estinzione o la decadenza di tali diritti, oppure ne disponga la c.d. espropriazione per pubblica utilità, è tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca e pertanto deve rispondere delle relative lesioni, nè può conferire ai privati facoltà contrastanti con i diritti stessi o sovrastanti ad essi". Vedi anche Cass., sez. un., 21 febbraio 1973 n.514, in Giust. civ. Mass. 1973, 259, nella quale, affermata la natura di diritti soggettivi dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti dall'autorità governativa, si afferma che "anche la P.A. è tenuta al rispetto dei diritti predetti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo esercizio del potere dell'autorità governativa di dichiarare l'estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento".